Il bonus facciate resiste alla maxi detrazione del 110%. L’agevolazione prevista per il rifacimento dell’involucro esterno degli edifici mantiene il suo appeal anche ai tempi del superbonus; ciò perché si adatta meglio alle esigenze dei singoli condòmini e prevede meno vincoli rispetto alla stringente normativa introdotta dai provvedimenti anti-Covid. In più, il bonus facciate rientra tra quelli per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione di credito.
Diverse risposte a interpello e una risoluzione (la 49/E del 1° settembre scorso) hanno affrontato specifiche tematiche relative al bonus, fornendo precisazioni importanti valide anche in ottica superbonus.
Così, per esempio è da accogliere con favore la possibilità di poter scegliere tra due agevolazioni possibili per lo stesso intervento, situazione questa indispensabile all’interno del condominio per permettere a ciascuno di operare le proprie valutazioni. Inoltre, dalle risposte fornite, il bonus facciate esce rafforzato nella portata applicativa, essendo consentito accedere all’agevolazione anche in presenza di situazioni limite.
Il bonus facciate è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Non vengono previsti limiti di spesa.
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione si applica agli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e, in particolare, al recupero o restauro della facciata esterna realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi .
Facciate solo in parte visibili. Nella risposta n. 296 del primo settembre scorso l’Agenzia affronta il problema della spettanza del bonus in caso di lavori eseguiti su facciate interne dell’edificio che risultino però visibili, almeno in parte, dalla strada.
Dopo che la circolare n. 2/E del 2020 aveva definito l’ambito applicativo del bonus erano sorti dubbi. Il documento di prassi, infatti, sottolineava che l’agevolazione spetta per gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, comprese quindi le facciate laterali e quella sul retro. A contrario, secondo l’Agenzia, nessun bonus è ottenibile per le facciate interne, «fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico», come, per esempio, quelle che racchiudono chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.
Nel caso in cui ci siano facciate visibili solo parzialmente dall’esterno sorge dunque il dubbio sull’applicabilità della detrazione al 90%. Può succedere, per esempio, che le facciate in questione risultino coperte, rispetto alla strada, in parte da un corpo di fabbrica più basso o da alberi, oppure situate in edifici dalla forma non lineare, come nel caso dell’interpello.
Occorrerà poter documentare, magari con gli elaborati progettuali allegati alla pratica edilizia, il fatto che la facciata sia effettivamente visibile, almeno in parte, dalla strada o dal suolo a uso pubblico. Da un punto di vista contabile appare indispensabile contabilizzare separatamente le spese per le diverse tipologie di facciate, non fosse altro che per la possibilità di accedere ad altre forme di bonus (65% per coibentazione o 50% per ristrutturazioni ordinarie) sulle facciate considerate non visibili.
Alternatività tra bonus. Quanto emerge dalla risposta n. 294 del 1° settembre, formalizzata poi nella risoluzione n. 49/E di pari data, è uno degli aspetti più interessanti, anche in prospettiva superbonus.
Vengono presi in considerazione lavori condominiali che potrebbero dare diritto a due diverse tipologie di agevolazioni. In particolare si tratta di lavori per i quali è fruibile il bonus facciate o l’ordinario eco-bonus. Nel caso specifico si parla di rifacimento di una facciata con realizzazione di un cappotto termico. Nel condominio interessato, alcuni condòmini intendono fruire del bonus facciate, altri all’ecobonus.
Secondo l’Agenzia, «qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti».
Nell’ambito di un condominio, l’alternatività tra bonus è particolarmente importante giacché consente a ciascun inquilino di operare la propria scelta senza condizionare gli altri. Si legge infatti che «ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini».
Sarà compito dell’amministratore di condominio indicare, nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.
La conclusione raggiunta dalle Entrate è particolarmente importante anche in chiave superbonus: nei condomini in cui una parte dei condòmini è esclusa dal 110% (titolari di beni di impresa o di beni strumentali all’esercizio di arti o professioni) sarà possibile differenziare le agevolazioni e permettere da un lato l’accesso al superbonus per chi ne ha diritto e dall’altro l’utilizzo delle altre agevolazioni per chi non può accedere alla maxi detrazione. Il tutto con il risultato finale di non bloccare i lavori.
Bonus facciate e balconi. Nella risposta n. 289 del 28 agosto scorso, invece, al centro dell’attenzione sono le spese per lavori relativi al rinnovo degli elementi costitutivi di balconi con vista sui strada pubblica e la possibilità di fruire, per tali opere, del bonus facciate.
Nell’istanza vengono descritte le opere previste costituite dal rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, dalla sostituzione dei pannelli in vetro e dalla tinteggiatura delle intelaiature metalliche.
Come già scritto nella circolare n. 2/E del 2020, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.
Nel caso di specie tutte le spese vengono considerate agevolabili perché rappresentano comunque parti interconnesse che costituiscono opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
L’Agenzia ricorda anche che ciascun condòmino può avvalersi, alternativamente alla detrazione per il 90% di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto), o della cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito.
Bonus facciate e piastrelle in mosaico. Nella risposte n. 287 del 28 agosto si tratta di un rivestimento in mosaico delle facciate di un intero immobile.
In particolare, nel caso oggetto di interpello, si intende sostituire un rivestimento in mosaico della facciata esterna di un edificio in un condominio; edificio caratterizzato dall’impossibilità di eseguire su di esso lavori di isolamento termico a cappotto.
Come noto, infatti, quando gli interventi di recupero o restauro della facciata interessano il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori devono soddisfare precisi requisiti in materia energetica.
La stessa circolare n. 2/2020, però, aveva chiarito che se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, la verifica fa fatta sul rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva. Nel caso di specie, quindi, via libera al bonus facciate in quanto la superficie esterna e del tutto priva di parti intonacate.
Da ultimo l’Agenzia precisa che se si dovesse operare per un efficientamento termico diverso dal cappotto esterno, ovviamente verrebbe meno il bonus facciate ma potrebbe essere attivato l’eco bonus con possibilità di accedere anche al super bonus al 110% in presenza dei requisiti richiesti.

